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AITFNAZIONALE- TORINO

INDICAZIONI PRATICHE PER TRAPIANTATI

Con riferimento al riconoscimento di invalidità e relativo assegno, al riconoscimento delle diverse tipologie di pensioni, all’indennità di accompagnamento, ai rimborsi spese ed al rilascio o rinnovo della patente, pubblichiamo alcune indicazioni pratiche per tutti i trapiantati come suggeritoci dalla Delegazione AITF di CUNEO:

DOMANDA DI INVALIDITA’


Dopo aver effettuato il trapianto c’è la possibilità di fare domanda per ottenere il riconoscimento o, se ne è stata già riconosciuta una certa percentuale, l’aggravamento dell’invalidità ai sensi dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n° 537 e del relativo regolamento.

L’invalidità civile consiste nel riconoscimento di uno stato invalidante, indipendente da causa di servizio, lavoro, o di guerra, in base al quale l’interessato può ottenere i benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge (es. assegno o pensione di invalidità).

E’ sufficiente presentare la domanda alla competente Commissione medica della A.S.L. di residenza dell’interessato.
Modelli di domanda si trovano presso le stesse A.S.L.
Alla domanda si deve allegare:

la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidante ( parlare con i medici dell’ Ambulatorio Trapianti).

fotocopia di un documento di identità valido.

altra documentazione integrativa.


Infine ricordo nuovamente che in Piemonte è concessa agli invalidi la tessera di libera circolazione per tutte le linee urbane ed extraurbane, ottenibile facendone richiesta agli uffici della propria Provincia ( con diritto all’accompagnatore per l’invalidità al 100%). Invito pertanto gli invalidi residenti in altre regioni ed interessati a beneficiare di questa facilitazione, ad informarsi presso gli uffici di Relazioni Pubbliche della propria provincia se presso di loro esiste la stessa possibilità.

In ogni caso, se la rendita Inail è di importo inferiore alla pensione Inps, il titolare riceve in pagamento dall'Inps la differenza tra le due prestazioni.

Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 continuano ad essere pagate integralmente ma ad esse non vengono applicati i successivi aumenti ("cristallizzazione") fino al riassorbimento del maggior importo pagato.