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AITFNAZIONALE- TORINO

CALCOLO E BONUS CONTRIBUTIVO

L'importo della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all'anzianità contributiva maturata un "bonus contributivo" corrispondente al periodo che manca per arrivare al compimento dell'età pensionabile che per gli inabili è di 55 anni se donne e 60 se uomini. Il "bonus contributivo" non può comunque far superare i 40 anni di anzianità contributiva.

Per le pensioni di inabilità, i cui titolari avevano al 31 dicembre 1995 un'anzianità inferiore ai 18 anni, il "bonus" è calcolato con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse già raggiunto l'età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione nella quale gli sono stati accreditati i contributi.

PENSIONE DI INABILITA' E RENDITA Inail

Dal 1° settembre 1995 la pensione di inabilità non può essere cumulata con la rendita Inail dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa.
In ogni caso, se la rendita Inail è di importo inferiore alla pensione Inps, il titolare riceve in pagamento dall'Inps la differenza tra le due prestazioni.

Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 continuano ad essere pagate integralmente ma ad esse non vengono applicati i successivi aumenti ("cristallizzazione") fino al riassorbimento del maggior importo pagato.

L'ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA

I pensionati di inabilità possono chiedere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa, se si trovano nell'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua in quanto non sono in grado di condurre da soli la vita quotidiana.
L'assegno di assistenza viene concesso su domanda dell'interessato e può essere chiesto insieme alla pensione di inabilità. L'assegno per l'assistenza cessa di essere corrisposto alla morte del titolare di
pensione di inabilità. Decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti.
Dal 1° luglio 2007 l'assegno di assistenza è pari a 430,63 euro mensili.


L'assegno non spetta:

durante i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;

nei periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza privati, quando la spesa è a carico della pubblica amministrazione.

L'assegno è incompatibile:

con l'assegno mensile corrisposto dall'Inail agli invalidi per l'assistenza personale e continuativa.