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AITFNAZIONALE- TORINO

LA PENSIONE AGLI INVALIDI CIVILI
In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998, l'Inps eroga prestazioni di natura assistenziale (pensioni, assegni e indennità) agli invalidi civili totali e parziali, ai ciechi e ai sordomuti, che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo.

IL RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento dell'invalidità civile spetta alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari tramite le commissioni mediche istituite presso le aziende sanitarie locali (ASL). L'Inps ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile delle prestazioni ma, in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandarne all'Inps anche il riconoscimento.
Per l'attribuzione della pensione agli invalidi civili vengono presi in considerazione soltanto i redditi personali del richiedente.

I LIMITI DI REDDITO

Limite reddito invalidi civiliTipo di prestazioneLimite di reddito personale annuoImporto mensile invalidi civili Assegno di assistenza€ 4.238,26 € 246,73 invalidi civili Indennità di frequenza minori€ 4.238,26€ 246,73 invalidi civili Pensione di inabilità€ 14.466,57€ 246,73 invalidi civili Indennità di accompagnamentosenza limite€ 465,09 sordomuti Pensione€ 14.466,57€ 246,73 sordomuti Indennità di comunicazionesenza limite€ 233,00 ciechi civili Pensione ciechi assoluti (*)€ 14.466,57€ 266,83 ciechi civili Pensione ciechi parziali:assegno decimisti€ 6.955,11€ 183,10 ciechi civili Pensione ventesimisti€ 14.466,57€ 246,73 ciechi civili Indennità ventesimisti senza limite€ 172,86 ciechi civili Indennità di accompagnamentosenza limite€ 733,41
* Se il cieco è ricoverato, la pensione è di € 246,73.

BENEFICI PENSIONISTICI

PER INVALIDI CIVILI – con INVALIDITA’> 74%

La Legge n.388 del 23 dicembre 2000 all’ Art. 80 comma 3 prevede che:

a decorrere dall’ anno 2002 ai lavoratori invalidi civili per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’ invalidità superiore al 74% e ai lavoratori sordomuti è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’ anzianità contributiva.
Il beneficio è riconosciuto al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

La domanda (di cui si allega fac – simile) dovrà essere inoltrata direttamente o tramite Patronato alla sede INPS (per i lavoratori del settore privato) o INPDAP (per i lavoratori del settore pubblico) di appartenenza corredata di copia del certificato attestante l’invalidità civile.

Ciò significa che al trapiantato (con riconosciuta invalidità civile > 74%) che abbia lavorato e versato regolarmente i contributi pensionistici per ogni periodo di sei anni (dopo il 2002) gli verrà riconosciuto un anno figurativo in più ai soli fini del diritto alla pensione e dell’ anzianità contributiva.