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AITFNAZIONALE- TORINO

CAPO III


( soci, adesioni, dimissioni)


Art. 5


L’Associazione è composta da soci :

simpatizzanti

- ordinari

- sostenitori

- onorari


Art. 6


Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore alle tre persone.



Art. 7


Sono soci coloro che ne facciano domanda. L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sono soci di diritto i soci fondatori.
I soci maggiori di età partecipano all’Assemblea con diritto di voto e di parola. Costituiscono l’elettorato attivo e passivo degli organi sociali.

Art. 8


Sono soci onorari coloro che sono designati tali con decisione dell’Assemblea Generale a maggioranza dei presenti, su proposta unanime del Consiglio Direttivo per meriti particolari afferenti agli scopi dell’Associazione.

I soci onorari non possono essere in numero superiore ai 3/10 degli associati.


Art. 9


Ogni socio può dimettersi dall’Associazione.

La cessazione ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè le dimissioni siano fatte per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 3 mesi prima.
E’ fatto salvo il potere del Consiglio Direttivo di accettare le dimissioni con effetto immediato.
E’ considerato altresì dimissionario il socio che non versi la propria quota entro il mese successivo a quello del sollecito.
Le dimissioni hanno effetto in tal caso dal giorno della deliberazione del Consiglio Direttivo che accerta l’inadempienza.
L’Assemblea Generale con maggioranza dei 3/4 dei votanti può deliberare, motivando, l’esclusione di un socio dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo sono accordati i poteri di sospendere un associato per un periodo determinato in attesa delle deliberazioni dell’Assemblea Generale, nel caso in cui l’associato abbia compiuti atti contrari allo Statuto, all’Atto costitutivo alla legge, ovvero che possano arrecare grave pregiudizio agli scopi o alla immagine dell’Associazione.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione e i loro aventi causa non possono ripetere i contributi versati, né vantare diritti sul patrimonio dell’Associazione.

SEGUE